La Direttiva EPBD IV, o Direttiva “Case Green”, accelera la decarbonizzazione degli edifici attraverso una roadmap chiara e introduce un forte impulso alla diffusione dell’APE ancora poco sfruttato ma potenzialmente essenziale per fare una strategia basata sui dati reali del parco immobiliare. Per questa ragione, l’EPBD amplia e rinnova delle condizioni sull’uso della Certificazione di Prestazione Energetica: dall’APE digitale all’integrazione SRI. Scopri tutte le novità.
Sommario
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è uno strumento ormai noto nel settore edilizio, introdotto in Italia nel 2009 e successivamente aggiornato, rappresenta un elemento chiave nell’attuazione della Direttiva EPBD, contribuendo a definire i requisiti energetici minimi degli edifici.
Tuttavia, dall’ultimo rapporto ENEA 2024, dei 32 milioni di unità abitative in Italia, solo 5,5 milioni unità hanno una certificazione APE considerata attendibile – appena sotto il 20% – mentre i tassi di ristrutturazione si fermano ancora all’1%. In questo contesto, la nuova EPBD si riconferma una spinta normativa fondamentale a radicare l’utilizzo di questo strumento e raggiungere gli obiettivi del piano Fit for 55%, il piano europeo per una “transizione verde”, ed avere entro il 2050 un parco edilizio completamente decarbonizzato ed edifici ZEB (Zero Emission Buildings).
Le novità della nuova normativa
La nuova Direttiva EPBD apporta significative novità all’APE, introducendo un modello di certificazione più uniforme a livello europeo. Entro il 29 maggio 2026, tutti gli APE dovranno essere conformi al nuovo modello e alla nuova metodologia di calcolo delle prestrazioni, segnando un passo importante verso una maggiore armonizzazione delle procedure di certificazione energetica a livello comunitario.
Tutti gli APE rilasciati dovranno essere inoltre inseriti in una banca dati nazionale dedicata, al fine di creare un archivio centralizzato e accessibile delle prestazioni energetiche degli edifici. Infine, gli Stati membri saranno tenuti a effettuare controlli periodici per verificare la corretta applicazione delle nuove disposizioni e garantire il rispetto degli obblighi previsti.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la valutazione preliminare: nel caso di edifici in fase di costruzione o ristrutturazione, sarà possibile fornire una stima preliminare della prestazione energetica, che verrà poi confermata o aggiornata al termine dei lavori.
I nuovi APE dovranno anche fornire delle indicazioni sulla tipologia di impianto di riscaldamento e delle raccomandazioni per raggiungere il livello ottimale di prestazioni, tenendo conto dei costi e della riduzione delle emissioni enl ciclo di vita dell’edificio. Infine, è importante sottolineare che gli effetti legali del mancato rispetto degli obblighi relativi all’APE sono definiti dalle normative nazionali di ciascun Paese membro.
Informazioni obbligatorie dell’APE:
- Classe di prestazione energetica: La nuova classificazione energetica degli edifici adotterà una scala da A a G, dove la lettera A indica edifici a emissioni zero e la G corrisponde agli edifici meno performanti.
- Consumi annuali di energia primaria e finale
- Percentuale di energia rinnovabile prodotta in loco (es. pannelli solari).
- Emissioni operative di gas a effetto serra
- Consumi energetici totali: Dettaglio dei consumi per le diverse tipologie di energia (elettrica, termica, ecc.).
- Fabbisogno energetico: Quantità di energia necessaria per soddisfare i bisogni dell’edificio.
- Capacità di reagire a segnali esterni e operare a temperature efficienti: Valutazione della capacità dell’edificio di adattarsi a condizioni climatiche variabili e di mantenere temperature confortevoli con un minimo dispendio energetico.
Tra le altre novità da includere:
- Il Global Warning Potential: Il GWP è un indicatore che misura l’impatto di un edificio sul riscaldamento globale, considerando tutte le fasi della sua vita: dalla produzione dei materiali alla demolizione. In pratica, calcola la quantità di gas serra emessa da un edificio, espresso in equivalenti di CO₂.
– Entro il 2027, gli Stati membri dovranno presentare un piano per raggiungere questi obiettivi.
– Dal 1° gennaio 2028, il GWP durante il ciclo di vita deve essere calcolato e riportato nell’attestato di prestazione energetica per gli edifici con superficie coperta utile superiore a 1.000 m².
– A partire dal 2030, gli Stati membri dovranno stabilire limiti massimi di GWP per gli edifici di nuova costruzione.
Informazioni di contatto del pertinente sportello unico per consulenza in materia di ristrutturazione: serviranno fornire consulenza e informazione semplificate su possibilità e soluzioni tecniche e finanziarie per migliorare il proprio immobile.
Informazioni opzionali: l’SRI entra nell’APE
- Efficienza energetica specifica per diversi usi: Analisi dettagliata dell’efficienza energetica per diversi utilizzi dell’edificio (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, ecc.).
- Analisi del rischio di surriscaldamento: Valutazione della probabilità che l’edificio possa subire fenomeni di surriscaldamento estivo.
- Presenza di sensori di qualità dell’aria: Indicazione della presenza di sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria interna.
- Punti di ricarica per veicoli elettrici: Numero e tipologia di punti di ricarica disponibili.
- Possibilità di adattamento degli impianti: Valutazione del potenziale di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso interventi sugli impianti esistenti.
L’APE, redatto da esperti indipendenti a seguito di un sopralluogo (anche virtuale), conterrà raccomandazioni per migliorare l’efficienza energetica e la qualità dell’aria interna, a meno che l’edificio abbia già ottenuto la classe energetica A.
Nuovo APE Digitale: Quando è Necessario
- Edifici nuovi: dal 2028, devono avere un APE ogni edificio di nuova costruzione superiore ai 1000m2 e dal 2030 tutti i nuovi edifici indistintamente dalla dimensione.
- Ristrutturazioni profonde: In caso di ristrutturazioni che modificano significativamente le caratteristiche energetiche di un edificio, è necessario un nuovo APE.
- Vendita o affitto: L’APE è obbligatorio per gli edifici venduti o affittati. Anche gli annunci immobiliari devono riportare la classe energetica.
- Edifici pubblici: Gli edifici occupati da enti pubblici devono essere dotati di APE.
Eccezioni: Alcuni edifici possono essere esentati da questi obblighi, come ad esempio:
- Utilizzo stagionale: Edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all’anno.
- Basso consumo energetico: Edifici con un consumo energetico previsto molto basso.
Impatti del nuovo APE per i cittadini, PA e professionisti
La nuova normativa mira ad aumentare la trasparenza rendendo disponibili le informazioni sull’efficienza energetica degli edifici a tutti i cittadini e poter prendere decisioni più consapevoli. Allo stesso tempo, l’APE è uno strumento fondamentale per incentivare la riqualificazione promuovendo la costruzione di edifici a basso consumo.Una solida conoscenza dei dati reali aiuta inoltre la Pubblica Amministrazione a sviluppare politiche energetiche più efficaci e mirate.
Per i professionisti, la registrazione obbligatoria dell’APE in una banca dati nazionale rende più semplice il controllo e il monitoraggio dell’attività e la digitalizzazione dell’APE può aprire nuove opportunità di business. Ad esempio, attraverso l’offerta di servizi di consulenza energetica più avanzati o lo sviluppo di software e piattaforme per la gestione dell’APE. Tuttavia, questo comporta una nuova formazione per i certificatori che devono acquisire familiarità con i software digitali per il nuovo APE e la necessità di seguire corsi di formazione specifici.
SRI e APE sono sempre più in sinergia. Se vuoi sapere le novità dell’EPBD riguardo l’SRI, leggi il nostro approfondimento.